FOTOVOLTAICO

Informazioni sugli impianti fotovoltaici


  1. Che cosa è un impianto fotovoltaico?

    Un impianto fotovoltaico trasforma direttamente l’energia solare in energia elettrica.
    Un impianto fotovoltaico è composto da:
    • moduli o pannelli fotovoltaici;
    • inverter, che trasforma la corrente continua generata dai moduli in corrente alternata;
    • quadri elettrici e cavi di collegamento.
    I moduli sono costituiti da celle in materiale semiconduttore, il più utilizzato dei quali è il silicio cristallino. Essi rappresentano la parte attiva del sistema perché converte la radiazione solare in energia elettrica.


  2. Quali sono i vantaggi della tecnologia fotovoltaica?

    I vantaggi possono riassumersi in:
    • assenza di qualsiasi tipo di emissione inquinante;
    • risparmio di combustibili fossili;
    • affidabilità degli impianti poiché non esistono parti in movimento;
    • costi di esercizio e manutenzione ridotti al minimo;
    • modularità del sistema (per aumentare la potenza dell’impianto è sufficiente aumentare il numero dei moduli).
    Peraltro è da tener presente che l’impianto fotovoltaico è caratterizzato da un elevato costo iniziale (dovuto essenzialmente all’elevato costo dei moduli) e dalla variabilità della fonte energetica (il sole).


  3. Che differenza c’è tra un impianto fotovoltaico ed un impianto solare termico?

    Entrambe le tipologie d’impianto utilizzano il sole come fonte energetica, catturandone la radiazione attraverso superfici captanti: mentre i moduli fotovoltaici trasformano direttamente la radiazione solare in elettricità, i pannelli solari termici utilizzano l’energia termica del sole per riscaldare l’acqua da utilizzare per uso igienico sanitario o per il riscaldamento degli ambienti.


  4. Dove può essere installato un impianto fotovoltaico?

    I moduli fotovoltaici possono essere collocati su qualsiasi pertinenza di un immobile (tetto, facciata, terrazzo) o sul terreno. La decisione deve essere presa in base all’esistenza sul sito d’installazione dei seguenti requisiti:
    • disponibilità di spazio necessario per installare i moduli;
    • corretta esposizione ed inclinazione della superficie dei moduli.
    Le condizioni ottimali per l’Italia sono:
    • esposizione SUD (accettabile anche SUD-EST, SUD-OVEST, con ridotta perdita di produzione);
    • inclinazione 30-35 °;
    • assenza di ostacoli in grado di creare ombreggiamento.



  5. Quanto spazio occupa un impianto fotovoltaico?

    Facendo riferimento soprattutto alle piccole applicazioni (tetti fotovoltaici) e a moduli di silicio cristallino, un valore indicativo di occupazione di superficie è di circa 8 mq per kW di potenza nominale installata.


  6. Quanta elettricità produce un impianto fotovoltaico?

    La produzione elettrica annua di un impianto fotovoltaico dipende da diversi fattori:
    • radiazione solare incidente sul sito d’installazione;
    • orientamento ed inclinazione della superficie dei moduli;
    • assenza/presenza di ombreggiamenti;
    • prestazioni tecniche dei componenti dell’impianto (moduli, inverter ed altre apparecchiature).
    Prendendo come riferimento un impianto da 1 kW di potenza nominale, con orientamento ed inclinazione ottimali ed assenza di ombreggiamento, in Italia è possibile stimare le seguenti producibilità annue:
    • regioni settentrionali 1.150 kWh/anno
    • regioni centrali 1.450 kWh/anno
    • regioni meridionali 1.650 kWh/anno
    E’ opportuno sottolineare che il consumo annuo elettrico medio di una famiglia è pari a circa 3.000 kWh .




 

Informazioni sui costi e sulle autorizzazioni per realizzare un impianto fotovoltaico


  1. Quanto costa un impianto fotovoltaico?

    Valori orientativi vanno da 7.000 euro per kW per gli impianti di taglia fino a 10 kW a poco meno di 5.000 euro per kW per impianti di taglia superiore ai 300 kW.


  2. A quanto ammontano i costi di manutenzione di un impianto fotovoltaico?

    Il costo annuo di manutenzione è abbastanza contenuto: normalmente è stimato in circa l’1% del costo d’impianto.


  3. Quanto tempo può durare un impianto fotovoltaico?

    Nelle analisi tecniche ed economiche si usa fare riferimento ad una vita utile complessiva di 20 anni. In particolare, i moduli, che rappresentano i componenti economicamente più rilevanti, hanno in generale una durata di vita garantita dai produttori fino a 25 anni.


  4. Usufruendo delle tariffe del “conto energia", in quanto tempo si recupera il capitale investito?

    In prima approssimazione si può stimare un tempo di ritorno del capitale investito compreso tra 8 e 12 anni. Tuttavia bisogna tener conto di alcune variabili. La redditività di una iniziativa fotovoltaica dipende direttamente dalla quantità di radiazione solare disponibile (latitudine del sito d’installazione ed orientamento), dal costo specifico dell’investimento (taglia dell’impianto) e dalla valorizzazione dell’energia prodotta (diversificazione delle tariffe incentivanti e modalità di utilizzo dell’energia).


  5. Quali autorizzazioni sono necessarie per la realizzazione di un impianto FTV e a chi vanno richieste?

    Poiché le autorizzazioni possono variare da Regione a Regione, è necessario che il richiedente verifichi presso l’Ufficio tecnico del Comune le autorizzazioni necessarie al suo impianto.
    Normalmente per un impianto fotovoltaico di piccola taglia (potenza nominale fino a 20 kW) da installare su un edificio o sul terreno, è sufficiente una semplice dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) come per qualsiasi altro intervento di manutenzione straordinaria. Viceversa nel caso in cui il sito di installazione ricada in un’area protetta, soggetta a vincoli paesaggistici o architettonici, occorre richiedere un “nulla osta” alla competente autorità sul territorio (Ente locale, Ente parco, Sovrintendenza, ….).




 

Informazioni sugli incentivi per il fotovoltaico


  1. Chi può beneficiare dell’incentivazione?

    Possono beneficiare dell’incentivazione (art. 3 del DM 28 luglio 2005) le persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomìni di edifici, che:
    • siano proprietari degli immobili destinati alla installazione dell’impianto fotovoltaico o in possesso dell’autorizzazione scritta del proprietario ad installare l’impianto (art. 3 comma 1 d della Delibera AEEG n° 188/05);
    • siano responsabili dei medesimi impianti, progettati, realizzati ed eserciti in conformità alle disposizioni del DM 28 luglio 2005;
    • presentino al gestore di rete locale richiesta di scambio sul posto dell’elettricità (solo nel caso di impianti fotovoltaici di potenza non superiore ai 20 kW).



  2. Può un proprietario di un appartamento in condominio installare un impianto fotovoltaico sulle parti comuni?

    Sì, ma è necessaria l’autorizzazione dell’Assemblea Condominiale.


  3. Può un condominio installare un impianto fotovoltaico?

    Sì, previa autorizzazione dell’Assemblea Condominiale.
    Se l’impianto è di potenza inferiore a 20 kW l’energia prodotta deve essere necessariamente utilizzata per alimentare le utenze comuni (non quelle dei singoli condomini) in regime di scambio sul posto.


  4. Dopo l’approvazione della domanda (o anche dopo la realizzazione dell’impianto) è possibile realizzare (o trasferire) l’impianto in un altro sito?

    No, pena la decadenza dal beneficio.
    L’incentivazione è riconosciuta all’impianto realizzato in uno specifico sito sulla base delle autorizzazioni ricevute dalle competenti autorità.


  5. Per quali impianti si può accedere all’incentivazione?

    Possono accedere alle tariffe incentivanti, riconosciute all’energia prodotta, esclusivamente gli impianti fotovoltaici di potenza nominale compresa tra 1 e 1.000 kW, collegati alla rete elettrica, che entrino in esercizio in data successiva al 30.9.2005:
    • a seguito di nuova costruzione (art. 4, comma 1 del DM 28 luglio 2005)
    • a seguito di rifacimento totale (intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporti la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata) (art. 4, comma 1 del DM 28 luglio 2005)
    • a seguito di potenziamento (intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno cinque anni, tale da consentire una produzione aggiuntiva), limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell'intervento di potenziamento (art. 4, comma 2 del DM 28 luglio 2005).



  6. Esiste un tetto massimo alla potenza totale (di tutti gli impianti) che può essere incentivata?

    L’art. 12 del DM 28 luglio 2005 fissa a 100 MW il limite alla potenza nominale cumulativa incentivabile.
    Tale limite è ripartito in:
    • 60 MW per il totale degli impianti di potenza nominale non superiore ai 50 kW
    • 40 MW per il totale degli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW.
    Tali limiti sono nazionali e non sono suddivisi per Regione.
    Inoltre il Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, ha firmato ed inviato alla Conferenza Stato-Regioni un nuovo decreto che amplia la potenza incentivabile portandola da 100 MW a 300 MW, di cui 220 MW destinati agli impianti fino a 50 kW e 80 MW agli impianti di potenza superiore ai 50 kW.
    Il decreto dovrebbe trovare applicazione a partire dal primo trimestre 2006.


  7. E’ possibile richiedere l’incentivazione per un impianto fotovoltaico di potenza non superiore a 20 kW da installare su di un fabbricato in corso di realizzazione e che al momento non dispone ancora della fornitura di energia elettrica?

    Sì, purché il fabbricato disponga della fornitura prima che l’impianto fotovoltaico entri in esercizio.


  8. E’ possibile realizzare impianti lontani dal luogo di utilizzo dell’energia elettrica?

    È possibile solo per gli impianti di potenza superiore a 20 kW, in quanto per gli impianti di potenza fino a 20 kW è indispensabile che l’impianto fotovoltaico sia installato nel sito in cui si effettua il prelievo dell’energia, con contratto di scambio.


  9. Che cosa s’intende per meccanismo d’incentivazione “in conto energia”?

    Mentre con l’espressione “incentivazione in conto capitale” si intende la corresponsione di un contributo per l’investimento necessario per la realizzazione di un impianto, con l’espressione “conto energia” viene indicato un meccanismo di incentivazione (quello previsto dal DM 28 luglio 2005) che remunera l’elettricità prodotta da un impianto.


  10. Su quale energia viene riconosciuto l’incentivo?

    L’elettricità che viene remunerata con le nuove tariffe incentivanti è quella prodotta dall’impianto, misurata da un apposito contatore posto all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.


  11. E’ possibile fare l’impianto di potenza che produca più di quanto il cliente consuma?

    E’ possibile, ma è bene distinguere due casi:
    • per impianti di potenza non superiore a 20 kW, per i quali c’è l’obbligo di presentare al gestore di rete (distributore locale) richiesta di scambio sul posto, la Delibera AEEG 224/00 che disciplina il servizio di scambio sul posto prevede che il saldo positivo – su base annuale - tra l’energia prodotta e l’energia consumata venga riportato a credito per la compensazione negli anni successivi e non dia luogo a remunerazione
    • per impianti di potenza superiore a 20 kW, è possibile cedere in rete vendendola l’energia non consumata in loco.



  12. E’ possibile accumulare l’energia fotovoltaica?

    E’ possibile ed è particolarmente utile per gli impianti fotovoltaici non collegati alla rete elettrica (rifugi di montagna, ecc.), la cui produzione non è incentivata.
    Per gli impianti collegati alla rete, incentivati se di potenza fra 1 e 1000 kW, l’energia in eccesso rispetto ai consumi viene ceduta alla rete per:
    • essere successivamente consumata nei periodi in cui la produzione è inferiore al consumo (impianti non superiori a 20 kW)
    • essere venduta (impianti superiori a 20 kW).



  13. Un impianto fotovoltaico con potenza superiore a 20 kW può utilizzare in loco parte dell’energia che produce?

    Sì. L’art. 6 (commi 2 e 3) del DM 28 luglio 2005 prevede che l’energia prodotta, incentivata, possa essere immessa in tutto o in parte nella rete elettrica.


  14. L’energia fotovoltaica prodotta dall’impianto del “proprietario di casa” può essere rivenduta ai condomini?

    No. Se l’impianto è inferiore ai 20 kW il beneficiario deve essere titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica e deve stipulare con il distributore un contratto per il servizio di scambio. Se l’impianto è superiore a 20 kW l’energia prodotta in eccesso rispetto ai propri consumi può essere ceduta alla rete (distributore locale) o rivenduta in borsa.


  15. A quanto ammontano le nuove tariffe incentivanti per il fotovoltaico?

    Il valore delle tariffe incentivanti è differenziato in base alla taglia di potenza nominale degli impianti.
    Taglia di potenza dell’impianto Tariffa incentivante riconosciuta all’energia prodotta
    1 kW P 20 kW 0,445 €/kWh
    20 kW < P 50 kW 0,460 €/kWh
    50 kW < P 1.000 kW Al massimo 0,490 €/kWh (meccanismo di gara)
    I valori delle tariffe sopramenzionati, per tutte le taglie di impianti, sono riferiti a domande inoltrate negli anni 2005 e 2006. Tali valori sono decurtati del 2% all’anno per le domande che vengono inoltrate dal 2007 in poi (art. 5 e 6 del DM 28 luglio 2005).


  16. Per quanti anni sono erogate le nuove tariffe incentivanti e cosa succede al termine del periodo di incentivazione?

    L’incentivazione è erogata per venti anni.
    Al termine del periodo ventennale non si interrompono i benefici derivanti da:
    • scambio sul posto dell’elettricità per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW;
    • remunerazione dell’elettricità consegnata alla rete per gli impianti di potenza superiore a 20 kW.



  17. Dove sarà possibile consultare le tariffe incentivanti?

    Le tariffe incentivanti sono pubblicate sul sito http://www.grtn.it/.


  18. Chi erogherà il corrispettivo dovuto in base alle tariffe incentivanti e quando?

    L’incentivo viene erogato dal GRTN – Gestore del Sistema Elettrico.
    L’ammontare dovuto al soggetto responsabile è pari al prodotto tra l’energia prodotta dall’impianto (misurata da un contatore posto all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata) e la tariffa incentivante riconosciuta al soggetto responsabile (art. 4 della Delibera).
    Il pagamento avviene:
    • nel mese successivo a quello in cui l’ammontare cumulato del suddetto corrispettivo supera i 250 € , nel caso di impianti di potenza non superiore ai 20 kW;
    • nel mese successivo a quello in cui l’ammontare cumulato del suddetto corrispettivo supera i 500 € , nel caso di impianti di potenza superiore ai 20 kW.



  19. In aggiunta alla nuova tariffa incentivante, riconosciuta su tutta l’energia prodotta, vi sono altri meccanismi che remunerano l’elettricità prodotta?

    Sì, in aggiunta alle tariffe incentivanti, che remunerano l’elettricità prodotta dagli impianti fotovoltaici, vale anche quanto segue:
    • per gli impianti fino a 20 kW è possibile ridurre il costo della bolletta utilizzando l’energia sul posto;
    • per gli impianti sopra i 20 kW è possibile utilizzare una quota di energia prodotta sul posto e cedere in rete la quota rimanente a prezzi convenienti fissati dall’AEEG.





 

Informazioni sulla presentazione della domanda


  1. A chi debbono essere inoltrate le domande per ottenere il diritto alle tariffe incentivanti?

    Il Gestore del sistema elettrico – GRTN S.p.A. – il “soggetto attuatore”, unico a livello nazionale, a cui debbono essere inoltrate le domande per ottenere l’incentivazione.
    La documentazione descritta nell’Allegato A alla Delibera AEEG n° 188/05, chiusa in un plico riportante l’intestazione “GRTN – Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi del DM 28 luglio 2005”, deve essere inoltrata al GRTN, nella sede di Viale M.llo Pilsudski 92, 00197 Roma, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite corriere oppure consegnata a mano.


  2. E’ reperibile un fac-simile di domanda?

    Sì, è disponibile nell’area “Fotovoltaico” del sito internet del GRTN il fac-simile di domanda in formato Word, conforme all’Allegato A della Delibera.


  3. In che cosa consiste la domanda?

    Il testo della domanda è stato predisposto dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, come allegato alla Delibera AEEG n° 188/05. Entrambi i documenti sono disponibili anche sul sito web del GRTN all’indirizzo www.grtn.it . La domanda deve riportare tutti i punti previsti nel testo di riferimento (pertinenti in relazione alla dimensione dell’impianto), integrandoli con le informazioni richieste, che riguardano:
    • dati anagrafici identificativi del soggetto responsabile dell’impianto;
    • dati identificativi dell’impianto fotovoltaico che s’intende realizzare;
    • dichiarare se si è proprietari o meno dell’immobile/suolo dove s’intende realizzare l’impianto;
    • dichiarare se l’impianto è di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento;
    • dichiarare se s’intende usufruire o meno della detrazione fiscale IRPEF (per il 2006 pari al 41 % su 10 anni) con conseguente riduzione delle tariffe incentivanti del 30 %.
    La domanda deve essere firmata dal soggetto responsabile dell’impianto.


  4. In che cosa consiste la documentazione da allegare?

    Alla domanda occorre allegare i seguenti documenti:
    • progetto preliminare, inclusivo di scheda tecnica riassuntiva, firmato da un tecnico abilitato o da un professionista iscritto agli albi professionali;
    • autorizzazione sottoscritta dal/i proprietario/i dell’immobile/terreno qualora diverso/i dal soggetto responsabile;
    • preventivo di spesa, ripartito tra le principali voci di costo;
    • elenco delle autorizzazioni necessarie alla costruzione e all’esercizio degli impianti;
    • per i soli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW, fideiussione bancaria/polizza assicurativa definitiva a favore del GRTN nella misura di 1500 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto;
    • per i soli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW, busta chiusa e sigillata con offerta economica relativa al valore della “tariffa incentivante“ richiesta.



  5. Quali sono le scadenze per la presentazione delle domande?

    Le domande vanno inoltrate entro le scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre di ciascun anno (art. 7, comma 1 del DM 28 luglio 2005).


  6. Che cosa si intende per sito d’installazione di un impianto fotovoltaico?

    Per gli impianti di potenza fino a 20 kW, per i quali è obbligatorio usufruire dello scambio sul posto dell’energia (net metering), il sito coincide con l’unità immobiliare servita (o da servire) da un contratto di fornitura elettrica.
    Per gli impianti di potenza superiore ai 20 kW, per i quali occorre effettuare la denuncia di “apertura dell’officina elettrica” all’Ufficio Tecnico di Finanza (UTF), il sito corrisponde all’immobile su cui si installa l’impianto ovvero, se si tratta di un impianto su terreno, alla singola particella catastale.


  7. E’ possibile che un soggetto presenti due domande per uno stesso sito in due trimestri successivi?

    Sì, anche se per impianti di potenza fino a 20 kW (che devono obbligatoriamente usufruire del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica) non è possibile realizzare più di un impianto per ogni fornitura (contatore).


  8. Viene stilata una graduatoria per stabilire una priorità di accesso alle tariffe incentivanti?

    Per ciascuno dei trimestri solari di competenza vengono stilate due graduatorie (art. 7, commi 4 e 5 del DM 28 luglio 2005), una riguardante gli impianti di potenza non superiore a 50 kW e l’altra riguardante gli impianti di potenza superiore a 50 kW:
    • per gli impianti di potenza non superiore a 50 kW la graduatoria è effettuata in base alla data di arrivo (data protocollo GRTN)
    • per gli impianti di potenza superiore ai 50 kW la graduatoria è fatta ordinando le richieste sulla base del valore della tariffa incentivante richiesta (a parità di tale valore la priorità è sulla base della data di inoltro).



  9. Come vengono trattate, nella formazione della graduatoria trimestrale, le domande di ammissione all’incentivazione inviate con raccomandata AR?
    Fa fede la data di partenza o quella di arrivo?

    In caso di raccomandata AR, ai fini dell’ammissibilità delle domande nel trimestre fa fede - quale data di inoltro - quella desumibile dal timbro postale.


  10. E’ possibile avere informazioni sul numero di domande di ammissione alle tariffe incentivanti pervenute e sull’ammontare dei MW cumulati per le diverse taglie di impianti fotovoltaici?

    Il GRTN, in qualità di soggetto attuatore, è tenuto a monitorare il processo di ammissione alle tariffe incentivanti e a predisporre periodicamente dei rapporti per i soggetti individuati dal DM 28 luglio 2005 (art. 13). I rapporti saranno resi pubblici una volta decorsi i termini di cui all’art. 13, comma 3, del DM 28 luglio 2005.


  11. Le domande che risultano idonee ma la cui richiesta non può essere soddisfatta, atteso il raggiungimento della potenza complessiva definita nel DM 28 luglio 2005, saranno cestinate o messe in lista d’attesa?

    Tali domande saranno messe in lista d’attesa in quanto potrebbero subentrare a domande che non saranno ritenute ammissibili, a domande di proponenti che rinunceranno o a domande relative a impianti la cui realizzazione non rispetterà le scadenze temporali previste nel DM 28 luglio 2005.


  12. Può il GRTN installare impianti fotovoltaici o dare suggerimenti sulla loro progettazione, o fare studi di fattibilità? In alternativa è possibile avere una lista di installatori o progettisti a cui rivolgersi?

    Tra i compiti del GRTN non rientra nessuno di quelli indicati.
    Tuttavia si potrà fare riferimento alle Associazioni di categoria o anche al sito web di ISES Italia, sezione italiana della International Solar Energy Society.