Gli standard nazionali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione misura e vendita dell'energia elettrica

La regolazione della qualità commerciale

Tempestività 
Puntualità 
Adeguatezza

La regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica si riferisce alla tempestività nell'esecuzione delle prestazioni richieste dai clienti (come ad esempio preventivi, allacciamenti, attivazioni, verifiche tecniche, risposta a reclami e a richieste scritte di informazioni), alla puntualità negli appuntamenti e alla frequenza delle letture dei consumi.

Lo scopo della regolazione della qualità commerciale è duplice: da una parte tutelare i clienti attraverso la definizione di standard nazionali uniformi, dall'altra promuovere il miglioramento medio complessivo del servizio. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha definito gli standard di qualità per il servizio elettrico per il periodo regolatorio 2004-2007 con il Testo integrato approvato con deliberazione n. 4/04.

Gli standard definiti dall'Autorità sono uniformi per tutto il territorio nazionale e sono obbligatori per tutti gli esercenti con più di 5.000 clienti finali al 31 dicembre 2002, mentre per gli altri esercenti gli stessi obblighi sono introdotti in modo graduale e differenziato a partire dal 2004. Gli esercenti con meno di 1.000 clienti finali sono esonerati dall'applicazione della disciplina in materia di qualità commerciale.

La regolazione della qualità commerciale avviene attraverso due diversi strumenti: standard specifici di qualità e standard generali di qualità.

Standard specifici di qualità

Gli "standard specifici di qualità" sono definiti come tempo massimo entro cui chi fornisce il servizio deve effettuare una determinata prestazione richiesta dal cliente. Gli standard specifici sono standard individuali: ogni singola prestazione soggetta a standard specifico di qualità deve essere completata entro il tempo massimo indicato. Ciascun cliente che ha richiesto la prestazione può quindi controllare il rispetto dello standard specifico di qualità.

Standard generali di qualità

Gli "standard generali di qualità" sono invece definiti come la percentuale minima di clienti per i quali la prestazione richiesta è effettuata entro un tempo massimo. In altri termini, si ammette che una piccola percentuale di richieste possa essere completata in tempi superiori al tempo massimo.

Gli standard specifici di qualità

 

L'Autorità ha definito standard specifici di qualità commerciale per le prestazioni più frequenti e per il rispetto degli appuntamenti personalizzati con i clienti.

Appuntamenti personalizzati

Per il cliente è possibile scegliere tra la tempestività nell'esecuzione della prestazione richiesta e la puntualità, cioè il rispetto della fascia oraria nella quale il cliente si rende disponibile per un appuntamento personalizzato. In questo caso, la fascia oraria massima di 3 ore, entro la quale il personale dell'esercente deve presentarsi all'appuntamento nel giorno indicato dal cliente, consente a quest'ultimo di ridurre il tempo dedicato all'appuntamento.

Nella tabella che segue sono indicati gli standard specifici di qualità che si applicano a tutti i clienti del servizio elettrico alimentati in bassa e in media tensione.

Tempi massimi 

Fascia di puntualità

PRESTAZIONE

Standard per clienti finali BT

Standard per clienti finali MT

Preventivazione per lavori sulla rete bassa tensione (1)

20 giorni lavorativi

Non applicabile

Esecuzione di lavori semplici

15 giorni lavorativi

30 giorni lavorativi (2)

Attivazione della fornitura

5 giorni lavorativi

10 giorni lavorativi

Disattivazione su richiesta degli utenti

5 giorni lavorativi

7 giorni lavorativi

Riattivazione degli utenti morosi

1 giorno feriale

1 giorno feriale

Rettifiche di fatturazione 90 giorni solari 60 giorni solari
Ripristino della fornitura in seguito a guasto del gruppo di misura 3 ore (3)
4 ore (4)
Non applicabile

Puntualità degli appuntamenti personalizzati

3 ore

3 ore

Giorni lavorativi: dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali;
giorni feriali: dal lunedì al sabato, escluse le festività infrasettimanali.
(1) Si applica solo nel caso in cui l’ammontare del preventivo non sia predeterminabile
(2) Entrerà in vigore dall’1 gennaio 2005 per gli esercenti con più di 5000 clienti finali, dall’1 gennaio 2006 per gli esercenti con numero di clienti finali compreso tra 5000 e 1000.
(3) Richieste pervenute nei giorni lavorativi dalle ore 8.00 alle ore 18.00
(4) Richieste pervenute nei giorni non lavorativi, o nei giorni lavorativi dalle 18.00 alle 8.00
Gli standard (3) e (4)  entreranno in vigore dall’1 gennaio 2005 per gli esercenti con più di 5000 clienti finali, dall’1 gennaio 2006 per gli esercenti con numero di clienti finali compreso tra 5000 e 1000.

Gli indennizzi automatici

 

Nel caso in cui gli standard specifici di qualità non siano rispettati per cause non dovute a forza maggiore o a responsabilità di terzi o al cliente stesso, l'esercente deve pagare un indennizzo al cliente interessato, senza che questi debba farne richiesta. Il sistema degli indennizzi automatici ha sostituito il meccanismo di indennizzo su richiesta del cliente previsto nelle Carte dei servizi, che si è dimostrato inefficace.

Importi e modalità di corresponsione

L'indennizzo ammonta a 30 euro per i clienti domestici, a 60 euro per i clienti non domestici serviti in bassa tensione, a 120 euro per i clienti serviti in media tensione (valori in vigore dal 1° luglio 2004). L'indennizzo deve essere corrisposto, portandolo in detrazione della prima bolletta utile, e comunque entro 90 giorni solari dalla scadenza del tempo massimo previsto per l'esecuzione della prestazione. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato e l'indennizzo sia corrisposto entro il doppio del tempo concesso, l'importo dovuto è raddoppiato; qualora sia corrisposto oltre tale ulteriore termine, l'importo è corrisposto in misura pari al quintuplo.

Ad esempio, se il termine di esecuzione di un lavoro semplice per un cliente domestico scade il 15 marzo, l'indennizzo, pari a 30 euro, deve essere erogato entro il 14 giugno. Qualora l'esercente provveda oltre tale data, ma entro il 12 settembre, dovrà versare al cliente 60 euro. Qualora vi provveda oltre, dovrà versare al cliente 150 euro.

La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente di richiedere al giudice ordinario il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito.

Casi in cui l'indennizzo non è dovuto

L'indennizzo automatico non è dovuto nei seguenti casi:
  • quando il mancato rispetto dello standard specifico di qualità è dovuto a cause imputabili al cliente o a terzi o a cause di forza maggiore;
  • quando il cliente non è in regola con gli eventuali pagamenti dovuti all'esercente per l'effettuazione della prestazione richiesta (ad es. non sono stati versati i contributi di allacciamento dovuti in relazione al lavoro semplice richiesto);
  • per mancato rispetto del tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a guasto del gruppo di misura per i clienti BT, se l'interruzione è causata dal solo allentamento dei morsetti del gruppo di misura, dall'intervento del limitatore per prelievi irregolari o da danneggiamenti del gruppo di misura installato in locali di esclusivo accesso del cliente;
  • per mancato rispetto del tempo massimo di rettifica di fatturazione se la prestazione non dà luogo a restituzione di somma al cliente o viene effettuata a causa di errata comunicazione all'esercente da parte del cliente (ad esempio se la rettifica di fatturazione si è resa necessaria in seguito ad un errore nella comunicazione dell'autolettura da parte del cliente).

Gli standard generali di qualità

 

Oltre agli standard specifici di qualità commerciale, l'Autorità ha anche definito standard generali di qualità, che sono invece riferiti a gruppi omogenei di clienti di una stessa area territoriale serviti dallo stesso esercente. Questi standard riguardano prestazioni più complesse o personalizzate, come l'esecuzione di lavori complessi, le risposte ai reclami, le verifiche della tensione o del gruppo di misura su richiesta del cliente.

Il mancato rispetto degli standard generali non dà diritto ad indennizzi, ma l'Autorità rende annualmente pubblici i dati riferiti ai singoli esercenti mettendoli a confronto.

Gli standard generali indicati nella tabella sono validi per gli utenti del servizio elettrico forniti in bassa e in media tensione. Essi sono espressi come percentuale minima di prestazioni rese nel tempo massimo indicato.

Standard generali di qualità

PRESTAZIONE Clienti BT Clienti MT
Preventivi per lavori sulla rete MT messi a disposizione entro 40 giorni lavorativi

Non applicabile

90%

Lavori complessi realizzati entro 60 giorni lavorativi 85%

90%

Esiti di verifiche del gruppo di misura messi a disposizione entro 10 giorni lavorativi

90%

95%

Esiti di verifiche della tensione di fornitura messi a disposizione entro 10 giorni lavorativi

90%

95%

Risposte motivate a reclami scritti o a richieste di informazioni scritte messi a disposizione entro 20 giorni lavorativi

90%

95%

Percentuale minima di clienti finali con un numero annuo di letture o autoletture non inferiore a 1 (1)

95%

Non applicabile

 

(1) Lo standard si riferisce ai clienti BT a fatturazione bimestrale.

Informazioni ai clienti

 

La regolazione della qualità commerciale dedica un'attenzione particolare alle informazioni che gli esercenti devono fornire ai clienti sugli standard specifici e generali di qualità:
  • una volta all'anno, tutti i clienti devono ricevere informazioni sugli standard di qualità garantiti e sui risultati effettivamente raggiunti dall'esercente nel corso dell'anno;
  • l'esercente deve dare informazione ad ogni cliente che faccia richiesta di una prestazione soggetta a standard specifico circa il tempo massimo, le fasce di puntualità per gli appuntamenti con il cliente e l'indennizzo automatico previsti.

Qualità dei servizi telefonici

L'Autorità avvierà un monitoraggio dei livelli di qualità del servizio dei call centers telefonici per le attività di vendita delle principali imprese fornitrici, che riguarderà principalmente i tempi medi di attesa delle chiamate dei clienti finali.

Gli standard definiti dagli esercenti

 

Gli standard nazionali di qualità commerciale definiti dall'Autorità, che si avvicinano alle migliori realtà operanti nel settore, hanno definitivamente sostituito gli standard di qualità definiti autonomamente dai singoli esercenti nelle rispettive Carte dei servizi, che comportavano una notevole diversità di trattamento dei clienti nelle differenti zone del paese.

Gli esercenti possono ancora definire propri standard di qualità, ma solo se sono migliori o aggiuntivi rispetto a quelli definiti dall'Autorità. In questo caso, per l'esecuzione delle prestazioni e il versamento degli indennizzi automatici gli esercenti devono fare riferimento ai livelli di qualità migliori o aggiuntivi che si sono impegnati ad offrire.

Standard di qualità e liberalizzazione del mercato elettrico

In considerazione dell'apertura del mercato libero dell'energia elettrica ad un numero crescente di clienti, l'Autorità ha ritenuto opportuno distinguere i livelli specifici e generali di qualità a seconda che questi siano relativi al servizio di distribuzione, misura o vendita dell'energia elettrica. 
Mentre per i clienti vincolati tutti questi servizi sono forniti dal distributore, i clienti idonei possono acquistare energia da un fornitore di loro scelta. Pertanto, per i clienti idonei, i servizi di distribuzione e misura sono svolti dal distributore, mentre il servizio di vendita può essere svolto da un soggetto diverso.

Indennizzi a clienti idonei

Gli esercenti l'attività di vendita che presentano richieste di prestazione alle imprese distributrici per conto dei clienti finali sono obbligati a trasferire agli stessi clienti eventuali indennizzi automatici ricevuti per il mancato rispetto degli standard specifici.
Nella tabella che segue gli standard di qualità sono stati suddivisi a seconda che la prestazione richiesta si riferisca al servizio di distribuzione, di misura o di vendita dell'energia elettrica.

Distribuzione misura e vendita

PRESTAZIONE ATTIVITA’
Preventivazione di lavori sulla rete MT e BT

Distribuzione

Esecuzione di lavori (semplici e complessi)

Distribuzione

Attivazione della fornitura

Distribuzione

Disattivazione della fornitura

Distribuzione

Riattivazione in seguito a sospensione per morosità

Distribuzione

Fascia di puntualità per appuntamenti

Distribuzione

Verifica della tensione di fornitura su richiesta del cliente

Distribuzione

Risposta a reclami e richieste di informazioni scritte relative al servizio di distribuzione

Distribuzione

Ripristino della fornitura in seguito a guasto del gruppo di misura

Misura

Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente

Misura

Risposta a reclami e richieste di informazioni scritte relative al servizio di misura

Misura

Numero annuo di letture e autoletture per cliente finale

Misura

Rettifiche di fatturazione

Vendita

Risposta a reclami e richieste di informazioni scritte relative al servizio di vendita

Vendita

Qualità dei servizi telefonici

Vendita

Standard e indennizzi concordati

Il cliente finale del mercato libero può concordare con l'esercente del servizio di misura o vendita dell'energia elettrica o di entrambi, l'applicazione di standard di qualità commerciale e di indennizzi diversi da quelli previsti dall'Autorità, che devono tuttavia sempre essere proposti come livelli di riferimento.