CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI

La certificazione è una speciale procedura finalizzata ad attestare che il contratto che si vuole sottoscrivere abbia i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge. È una procedura a carattere volontario, può essere eseguita solo su richiesta di entrambe le parti (futuro lavoratore e datore di lavoro) e ha lo scopo di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione di alcuni contratti di lavoro.

 

APPLICAZIONE
Possono essere oggetto di certificazione tutti i contratti di lavoro.
La certificazione può anche riguardare gli atti di rinuncia e gli accordi tra il datore di lavoro e il lavoratore (rinunce e transazioni) e il regolamento interno delle cooperative, relativamente ai contratti stipulati con i soci lavoratori.
La commissioni di certificazione con cui avviare il procedimento sono quelle appositamente istituite presso:
  • gli enti bilaterali costituiti dalle associazioni di datori e prestatori di lavoro nell'ambito territoriale di riferimento o a livello nazionale
  • le Direzioni Provinciali del Lavoro (DPL); l'elenco delle commissioni è disponibile on line
  • le province
  • le università pubbliche e private registrate nell'Albo istituito presso il Ministero del lavoro

 

CARATTERISTICHE
La procedura di certificazione è attivata a seguito di una richiesta scritta e congiunta del datore di lavoro e del lavoratore. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Nella valutazione la commissione deve tenere presente i codici di buone pratiche.
La procedura si conclude con un atto di certificazione motivato che indica l'autorità presso cui è possibile presentare ricorso, il termine per presentarlo e gli effetti della certificazione. L'atto di certificazione può essere impugnato dal datore di lavoro e dal lavoratore, oltre che dai terzi interessati, davanti al giudice del lavoro e in alcuni casi al TAR (Tribunale amministrativo regionale). La pratica di certificazione e i contratti certificati devono essere conservati presso le sedi di certificazione per almeno 5 anni dal momento della loro scadenza.
Le sedi di certificazione svolgono attività di consulenza e assistenza al datore e al lavoratore, sia in relazione alla stipulazione, sia in relazione alle modifiche del programma negoziale.
ATTUAZIONE

Il Decreto Ministeriale 21 luglio 2004 ha stabilito la composizione delle Commissioni di certificazione istituite presso le Direzioni provinciali del lavoro e le Province. Ha delineato inoltre le modalità del procedimento di certificazione di loro competenza.

Il Decreto Interministeriale 14 giugno 2004 ha istituito l'albo informatico delle commissioni di certificazioni presso le Università, pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie.

È previsto un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la definizione di:
  • moduli e formulari da adottare per la certificazione dei contratti
  • codici di buone pratiche per l'individuazione delle clausole indisponibili in sede di certificazione dei rapporti di lavoro
  • codici di buone pratiche e indici presuntivi in materia di interposizione illecita e appalto genuino
In attesa dell'emanazione del decreto, la circolare 15 dicembre 2004, n. 48  ha fornito chiarimenti in merito alla costituzione delle Commissioni presso le Direzioni provinciali del lavoro e allo svolgimento della certificazione. Sono inoltre indicati in via provvisoria appositi modelli per il procedimento e una bozza di regolamento interno con le linee guida alla certificazione.

La disciplina della certificazione ha carattere sperimentale per 18 mesi. Trascorso questo termine, il Ministro del lavoro e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative sul piano nazionale procederanno alla verifica dei risultati e alla valutazione sull'opportunità di proseguire con la certificazione.
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
  • Lettera circolare del 17 febbraio 2005 
  • Circolare ministeriale del 15 dicembre 2004, n. 48
  • Decreto ministeriale 21 luglio 2004
  • Decreto interministeriale 14 giugno 2004
  • Decreto legislativo 276/2003, artt. 75-84
  • Decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251

 

INTERPELLO

Costituzione della Commissione Provinciale di Certificazione dei contratti di lavoro
(la Provincia può procedere alla legittima costituzione della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro solo dopo aver provveduto alla composizione dei suoi membri) -
Risposta all'interpello presentato dalla Provincia di Udine

 

GLOSSARIO

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Contratto con cui un soggetto (associante) attribuisce a un altro soggetto (associato) la partecipazione agli utili (ed entro certi limiti alle perdite) della sua impresa, a fronte di un apporto che può consistere in una prestazione di lavoro. L'associato lavora per l'associante, ricevendo in cambio una parte degli utili, ed ha diritto ad essere informato dall'associante circa l'andamento dell'attività. Possono essere previsti strumenti di controllo da parte dell'associato sull'andamento dell'attività. Se la partecipazione agli utili non è adeguata rispetto al lavoro prestato, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività, salvo che il datore di lavoro dimostri che la prestazione debba essere qualificata diversamente

TRANSAZIONE
Contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, mettono fine ad una lite in corso o ne prevengono l'insorgere (art. 1965 c.c.)

ENTE BILATERALE
Organismo costituito da una o più associazioni dei datori di lavoro o dei lavoratori per l'esercizio di attività indicate dai contratti collettivi o dalla legge quali la mediazione tra domanda e offerta di lavoro, la promozione dell'occupazione, la programmazione di attività formative, la gestione di appositi fondi per la formazione e l'integrazione del reddito etc

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
Organo preposto all'attività di vigilanza e di controllo sulla corretta applicazione delle leggi aventi ad oggetto la tutela fisica, economica e previdenziale del lavoratore sui luoghi di lavoro. È suddivisa in unità che operano nell'ambito territoriale della provincia