INSERIMENTO

 

Il contratto di inserimento mira a inserire (o reinserire) nel mercato del lavoro alcune categorie di persone, attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del singolo a un determinato contesto lavorativo. Momento centrale del contratto è la redazione del piano di inserimento lavorativo, che deve garantire l'acquisizione di competenze professionali attraverso la formazione on the job.
Il contratto di inserimento sostituisce il contratto di formazione e lavoro (CFL) nel settore privato.

 

APPLICAZIONE

Lavoratori:
  • persone di età compresa tra 18 e 29 anni
  • disoccupati di lunga durata tra 29 e 32 anni
  • lavoratori con più di 50 anni privi del posto di lavoro
  • lavoratori che intendono riprendere un'attività e che non hanno lavorato per almeno due anni
  • donne di qualsiasi età che risiedono in aree geografiche in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile (oppure quello di disoccupazione superiore del 10%)
  • persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico

Datori di lavoro:

  • enti pubblici economici, imprese e loro consorzi
  • gruppi di imprese
  • associazioni professionali, socio-culturali e sportive
  • fondazioni
  • enti di ricerca pubblici e privati
  • organizzazioni e associazioni di categoria

Non è prevista una percentuale massima di lavoratori che possono essere assunti con contratto di inserimento (anche se questa potrà essere stabilita dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali).
Il datore di lavoro, per poter assumere con questo contratto, deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti.

Settori:
Il contratto può essere stipulato per tutte le attività e per tutti i settori, esclusa la pubblica amministrazione.
Una novità della legge Biagi sta nell'aver incluso tra i soggetti che possono assumere con contratto d'inserimento anche i gruppi d'impresa, riconoscendo loro il ruolo giuridico di datore di lavoro.

DURATA

Il contratto di inserimento va da 9 a 18 mesi, (fino a 36 mesi per gli assunti con grave handicap fisico, mentale o psichico). Non vanno conteggiati ai fini della durata i periodi relativi al servizio civile o militare e l'assenza per maternità. Non può essere rinnovato tra le stesse parti (ma si può stipulare un nuovo contratto di inserimento con un diverso datore di lavoro) e le eventuali proroghe devono comunque aversi nei limiti stabiliti (18 o 36 mesi).

CARATTERISTICHE

Il contratto di inserimento deve avere forma scritta e contenere l'indicazione precisa del progetto individuale di inserimento. La mancanza di forma scritta comporta la nullità del contratto e la trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La definizione del progetto individuale di inserimento deve avvenire con il consenso del lavoratore e nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, oppure all'interno di enti bilaterali.

Trattamento economico e normativo
Al contratto di inserimento si applicano per quanto compatibili le previsioni relative ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato

Il lavoratore assunto con contratto di inserimento può essere "sotto inquadrato" ovvero essere inquadrato con uno o due livelli (al massimo) inferiori rispetto ad un lavoratore già qualificato a parità di mansioni svolte. Il sotto inquadramento non può essere applicato nel caso di assunzione di donne residenti in particolari aree geografiche (in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile oppure quello di disoccupazione superiore del 10%), salvo che ciò non sia previsto dal contratto collettivo nazionale o territoriale.

Al datore di lavoro spettano inoltre degli sgravi economici e contributivi per l'assunzione di lavoratori con contratto di inserimento.

ATTUAZIONE

Le modalità di definizione del piano di inserimento, in particolare per quanto riguarda la realizzazione del progetto, devono essere stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali e dai contratti aziendali.
Sempre attraverso la contrattazione collettiva dovranno essere definiti orientamenti, linee guida e codici di comportamento che garantiscano l'effettivo adeguamento delle competenze professionali al contesto lavorativo.
In attesa che la contrattazione collettiva provveda a disciplinare la materia, è stato siglato, in data 11 febbraio 2004, un accordo interconfederale che definisce alcuni elementi del contratto di inserimento necessari per consentirne una prima applicazione. Tra i vari aspetti è stato indicato il contenuto del contratto ed è stata prevista una formazione teorica minima di 16 ore.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 1bis
  • Decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251
  • Circolare ministeriale del 21 luglio 2004 n. 31 
  • Decreto legislativo 276/2003, artt. 54-59

 

GLOSSARIO

CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
Contratto con finalità formativa: il datore di lavoro si impegna a fornire a giovani assunti, di età compresa tra 16 e 32 anni (ancora da compiere) un'adeguata preparazione professionale avendone in cambio sgravi sugli oneri contributivi. La durata massima del rapporto è di 24 mesi e non è rinnovabile. A seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 276/2003 il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato solo dalla pubblica amministrazione. Tuttavia ai contratti di formazione e lavoro autorizzati prima del 23 ottobre 2003 e stipulati tra il 24 ottobre 2003 e il 31 ottobre 2004, si applica la precedente disciplina. Per accedere ai benefici economici previsti da quest'ultima, in ogni caso, i datori di lavoro devono presentare (entro 30 giorni dalla stipula) domanda all'Inps, con l'indicazione del numero dei contratti stipulati e allegando le copie delle rispettive autorizzazioni. I benefici economici sono concessi dall'Inps per un massimo di 16.000 unità su tutto il territorio nazionale.

DISOCCUPATO DI LUNGA DURATA
Colui che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, sia alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi

GRUPPO D'IMPRESA
Aggregazione di imprese di natura societaria formalmente autonome e indipendenti l'una dall'altra, ma assoggettate tutte alla direzione unitaria. Tutte sono sotto l'influenza dominante di una società capogruppo che direttamente o indirettamente le controlla coordinandole o dirigendole secondo un unico disegno, per il perseguimento di uno scopo economico unitario (interesse di gruppo)

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Contratto che costituisce un rapporto di lavoro subordinato senza la previsione di una scadenza finale.
Il rapporto quindi si estingue in caso di morte del lavoratore, per consenso di entrambe le parti, per le dimissioni del lavoratore o per il licenziamento da parte del datore di lavoro

LAVORO SUBORDINATO
Lavoro di "chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore" (art. 2094 c.c.). Per distinguere il rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo la giurisprudenza ha individuato alcuni criteri, il principale dei quali è il vincolo di soggezione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Ci sono poi dei criteri sussidiari ritenuti idonei ad accertare in via presuntiva gli elementi essenziali della subordinazione.
Tra questi occorre ricordare il rischio d'impresa che grava sul datore di lavoro, la forma della retribuzione, l'orario di lavoro prestabilito, la continuità temporale della prestazione

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Contratto che prevede una scadenza del rapporto di lavoro. L'apposizione di un termine deve essere giustificata da ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Se il termine non è giustificato da queste ragioni la sua apposizione diventa priva di qualsiasi effetto (Dlgs 368/2001)

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
Contratto stipulato a seguito dell'accordo delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori appartenenti alle varie categorie per stabilire il trattamento economico minimo e le condizioni di lavoro cui devono conformarsi i contratti individuali stipulati sul territorio nazionale