SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

La somministrazione di manodopera permette ad un soggetto (utilizzatore) di rivolgersi ad un altro soggetto appositamente autorizzato (somministratore), per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore. Nella somministrazione occorre distinguere due contratti diversi:

  • un contratto di somministrazione, stipulato tra l'utilizzatore e il somministratore, di natura commerciale
  • un contratto di lavoro stipulato tra il somministratore e il lavoratore

Entrambi i contratti possono essere stipulati:

  • a tempo determinato
  • a tempo indeterminato

La somministrazione rientra nell'ambito delle esternalizzazioni delle attività di impresa, ed è diretta, da un lato, ad offrire alle aziende un nuovo ed efficiente strumento per procurarsi forza lavoro e, dall'altro, ad offrire particolari garanzie ai lavoratori somministrati.

 

APPLICAZIONE

Destinatari

  • Contratto tra somministratore e utilizzatore: la legge non pone limiti per la stipulazione del contratto da parte dell'utilizzatore. La pubblica amministrazione può stipulare soltanto contratti di somministrazione a tempo determinato. Il somministratore invece deve essere un'Agenzia per il lavoro debitamente autorizzata allo svolgimento dell'attività di somministrazione e iscritta nell'apposita sezione dell'Albo informatico
  • Contratto tra somministratore e lavoratore: il contratto di lavoro può essere stipulato da tutti i lavoratori

Settori

Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato può essere stipulato per:

  • servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico
  • servizi di pulizia, custodia, portineria
  • servizi di trasporto di persone e movimentazione di macchinari e merci
  • gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini e servizi di economato
  • attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale
  • attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale
  • gestione di call-center
  • costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive che richiedano fasi successive di lavorazione, (con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale), per l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa
  • in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e datori di lavoro
Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato:
  • per far  fronte a esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore (art. 20, Dlgs 276/2003)
  • per  le "esigenze temporanee" indicate dalle clausole dei contratti collettivi che avranno efficacia fino alla loro naturale scadenza (art. 86, Dlgs 276/2003)

    Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.

 

CARATTERISTICHE

Il contratto tra utilizzatore e somministratore deve avere forma scritta e contenere alcune specifiche indicazioni.
Non sono previsti requisiti specifici per il contratto di lavoro che lega il somministratore e il lavoratore: la forma deve essere quella prevista per la tipologia contrattuale applicata.

Trattamento economico e normativo

I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto alla parità di trattamento economico e normativo rispetto ai dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali: pertanto se il somministratore non dovesse versare il dovuto al lavoratore questo può richiederlo all'utilizzatore, che è obbligato a corrisponderlo. In caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato è previsto da parte del somministratore il pagamento di un'indennità la cui misura viene determinata dal contratto collettivo di riferimento e non può essere inferiore alla misura di 350 euro mensili, secondo quanto previsto da decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è soggetto alla disciplina generale dei rapporti di lavoro prevista dal codice civile e dalle leggi speciali. Il contratto può essere stipulato anche a tempo parziale.
Se il contratto di lavoro è stipulato a tempo determinato si applicano in quanto compatibile le disposizioni del contratto a termine (Dlgs 368/2001), con alcune differenze:

  • il somministratore può concludere più contratti a termine con il lavoratore senza il rispetto di alcun intervallo di tempo
  • gli obblighi di  informazione e formazione hanno una disciplina specifica per la somministrazione

È nulla ogni clausola che possa limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione. Il divieto può essere derogato a fronte di una congrua indennità per il lavoratore, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicabile al somministratore.

 

ATTUAZIONE
Il contratto di somministrazione può essere stipulato dalle Agenzie per il lavoro autorizzate all'esercizio dell'attività di somministrazione e iscritte all'Albo (secondo quanto previsto dal Dlgs 276/2003).

È previsto anche un Decreto ministeriale per definire i criteri interpretativi per la definizione delle forme di contenzioso. L'istituto della somministrazione ha carattere sperimentale: decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto, il Ministro del lavoro procede a una verifica con le organizzazioni sindacali e a una relazione al Parlamento per valutarne l'eventuale prosieguo.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
  • Circolare ministeriale del 22 febbraio 2005, n. 7
  • Circolare Ministeriale 24 giugno 2004, n. 25
  • Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 10 Marzo 2004
  • Decreto ministero del lavoro e delle politiche sociali 23 dicembre 2003  
  • Decreto legislativo 276/2003, artt. 20-28

 

GLOSSARIO

OBBLIGAZIONE IN SOLIDO
Obbligazione caratterizzata dalla presenza di più persone obbligate al suo adempimento (solidarietà passiva) o di più persone che possono pretenderne l'adempimento (solidarietà attiva). Nella prima ipotesi ciascuno dei coobbligati può essere costretto all'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento da parte di uno libera gli altri.
Nella seconda ipotesi ciascuno dei creditori ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti gli altri creditori

LIMITI PERCENTUALI
Limiti alla possibilità di assumere lavoratori con contratto a tempo determinato eventualmente stabiliti, per ciascun settore, dai contratti collettivi nazionali. Tali limiti sono calcolati in percentuale al numero di lavoratori assunti a tempo indeterminato. Sono comunque esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi in alcune ipotesi previste dalla legge (ad esempio nella fase di avvio di nuove attività per periodi di tempo stabiliti dai contratti collettivi stessi o per l'intensificarsi dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno)

LAVORO TEMPORANEO (INTERINALE)
Il rapporto di lavoro interinale, introdotto con la legge 196/97, prevede la presenza di tre soggetti: lavoratore, agenzia di lavoro temporaneo e impresa che ha bisogno di personale. Il lavoratore è utilizzato direttamente dall'impresa utilizzatrice sebbene sia assunto e retribuito dall'agenzia di lavoro temporaneo.
L'azienda utilizzatrice paga all'agenzia l'ammontare del costo del lavoro sostenuto dall'agenzia più il servizio di fornitura della manodopera. Il lavoro temporaneo o interinale è previsto per sostituzione di lavoratori assenti, utilizzo di professionalità estranee ai normali assetti aziendali e nei casi definiti dai contratti collettivi nazionali di categoria.
Il Dlgs 276/2003 ha abrogato gli articoli della legge 196/97 relativi al lavoro interinale e ha introdotto il contratto di somministrazione: i contratti di lavoro interinale stipulati prima del 24 ottobre 2003 resteranno in vigore fino alla loro scadenza

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
Contratto stipulato a seguito dell'accordo delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori appartenenti alle varie categorie per stabilire il trattamento economico minimo e le condizioni di lavoro cui devono conformarsi i contratti individuali stipulati sul territorio nazionale


ALBO INFORMATICO 
È il registro elettronico in cui sono iscritte le Agenzie per il lavoro. La Direzione generale del mercato del lavoro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali) è incaricata di provvedere alla sua tenuta, di acquisire le domande di iscrizione e la documentazione necessaria e di rilasciare, su richiesta, il certificato di iscrizione. L'Albo informatico è visionabile on line.