TIROCINIO ESTIVO

Il tirocinio estivo di orientamento è il tirocinio che gli adolescenti o i giovani, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, possono svolgere durante le vacanze estive. Come ogni tirocinio non è un rapporto di lavoro, ma costituisce un’esperienza formativa svolta in azienda.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.50 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 60 del Dlgs 276/2003, che ha istituito i tirocini estivi di orientamento.
Saranno dunque le Regioni a disciplinare questo istituto in forza della loro competenza in materia di formazione.

 
 
Il tirocinio estivo mira ad agevolare gli studenti nella scelta professionale e a permettere loro di orientarsi meglio nel mondo del lavoro. Consente inoltre di acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro.


 
 
Il tirocinio estivo ha una durata non superiore a tre mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico e/o scolastico e l'inizio di quello successivo. In caso di pluralità di tirocini, la durata massima complessiva non può superare i tre mesi. L'azienda interessata a ospitare tirocinanti non incontra limiti numerici per legge, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.
 
L'azienda che ospita il tirocinante, pur non essendo obbligata, può erogare al tirocinante un sussidio economico non superiore a 600 euro.


Per tutti gli aspetti non esplicitamente disciplinati dal Dlgs 276/2003 valgono le disposizioni in materia di tirocini formativi  (Legge 196/97 e DM 142/1998) tra le quali:
 
  • i soggetti promotori dei tirocini possono essere, tra gli altri, i Centri per l'impiego, gli Uffici scolastici regionali, gli istituti scolastici, i Centri di formazione professionale. Questi soggetti sono responsabili del corretto svolgimento del tirocinio
  • le imprese disponibili a ospitare tirocinanti devono stipulare apposite convenzioni con i soggetti promotori
  • per ogni tirocinante deve essere elaborato un progetto formativo e di orientamento nel quale sono indicati obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio
  • l'attivazione di un tirocinio non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non determina la cancellazione dagli elenchi anagrafici del centro per l'impiego
  • il tirocinante deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL 
  • le attività svolte durante il tirocinio possono avere valore di credito formativo
 
  • Circolare ministeriale del 2 agosto 2004, n. 32 
  • Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 art. 60

 
TIROCINIO
Strumento che consente l'inserimento in un'azienda della persona disoccupata per il conseguimento di una formazione professionale on the job e di un orientamento professionale. Il tirocinio prevede il coinvolgimento di tre soggetti: un ente promotore (Università, Scuole, Enti di Formazione e Orientamento, Centri per l'Impiego ecc.), un'azienda ospitante e un tirocinante. L'Ente promotore vigila sul corretto andamento del rapporto di tirocinio attraverso la figura di un tutor che controlla la realizzazione del progetto formativo e di orientamento appositamente redatto dall'azienda ospitante.
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e come tale non è in alcun modo retribuito. L'azienda può comunque, a sua discrezione, erogare al tirocinante un rimborso delle spese
 
ADOLESCENTE
Minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni non compiuti

GIOVANE
Soggetto di età compresa tra i 18 e i 25 anni non compiuti
 
L'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro è stato istituito per: ridurre il fenomeno degli infortuni sul lavoro, assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio, garantire il reinserimento nella vita lavorativa e sociale degli infortunati sul lavoro