La segnalazione alla Centrale rischi della Banca d'Italia e le altre banche dati minori


La Centrale Rischi costituita presso la Banca d'Italia è un sistema di raccolta nel quale sono archiviate le informazioni sulla solvenza dei clienti delle banche. In altre parole si tratta di un archivio nel quale vengono inseriti i dati di tutti coloro che risultano esposti con la banca per affidamenti oltre una certa soglia e di coloro che risultano incapaci di far fronte ai debiti verso il sistema bancario per qualsiasi tipo di finanziamento, cioè di coloro che vengono dichiarati "insolventi".
L'insolvenza è la condizione di coloro che, per l'entità del debito accumulato, sono ritenuti non più in grado di adempiere con regolarità ai propri debiti e la loro posizione viene "passata a sofferenza" con avvio delle pratiche per il recupero coattivo.

Queste informazioni sono rese disponibili per i soggetti finanziari (cioè le banche) per la valutazione dell'affidabilità di chi richiede un prestito di qualsiasi genere ed in questo modo il sistema bancario tende ad escludere dall'accesso al credito coloro che vengono ritenuti dei "cattivi pagatori". Accade così che chi viene segnalato per insolvenza, non solo non avrà più accesso a nuovo credito ma si vedrà chiudere tutte le altre linee di credito già in corso, anche se esse presentano un andamento regolare.
Situazione parzialmente diversa è quella di coloro che risultano segnalati per esposizione superiore alla soglia di riferimento, anche se l'andamento del rapporto creditizio è regolare, perché in questi casi la concessione di nuovi crediti sarà approvata previa valutazione della solvibilità del richiedente, in altre parole della capacità di far fronte ai nuovi debiti che sommano ai precedenti.

Per quanto riguarda le segnalazioni che originano da insolvenza è importante distinguere tra il "passaggio a sofferenza" della posizione dal semplice "incaglio". Questa seconda situazione è quella di coloro che pur trovandosi in difficoltà temporanee sono costretti a ritardare i pagamenti alla banca (che comunque devono proseguire con una certa regolarità) ma ciò non può dare luogo alla segnalazione alla centrale rischi e pertanto alla banca è rimessa la grande responsabilità di valutare in quali casi operare la segnalazione alla scentrale rischi, il che comporta la possibilità di errori e valutazioni eccessivamente rigide che di fatto comportano l'esclusione dell'utente da qualsiasi accesso al credito.

Per inadempimenti inferiori esiste una rete di altre banche dati minori (alcune private) che provvedono a raccogliere dati sia dalle banche, sia dalle finanziarie per inadempimenti di lieve entità. Vi sono stati casi di segnalazioni anche per rate di poche centinaia di Euro non pagate o pagate in ritardo relative a prestiti rateali. L'effetto di queste segnalazioni sono identiche a quelle presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e spesso anche peggiori perché per segnalazioni di lievissima entità l'utente si è visto poi negare finanziamenti ben più importanti, pur essendo pienamente solvibile.

Di fronte a situazioni di erronee valutazioni delle condizioni dell'utente dei servizi bancari che avevano dato luogo ad illegittime segnalazione vi sono state diverse pronunce giurisprudenziali che hanno imposto alla banca, anche in via d'urgenza, di rettificare i dati che avevano dato luogo alla segnalazione con cancellazione della segnalazione ed in alcuni casi con il risarcimento dei danni liquidati a favore del soggetto leso dal comportamento illegittimo (Trib. Roma sentenza 02.08.2002, Trib. Cagliari sentenza 28.12.1995).

Può accadere inoltre che il cliente della banca dopo aver sanato tutti i debiti con il soggetto finanziario si veda continuare a negare l'accesso al credito. Questo è l'effetto della persistenza della segnalazione nelle banche dati. In base alla legge 675/96 è perfettamente legittima la richiesta di coloro che una volta sanata la morosità pretendano la correzione dei dati della loro segnalazione non più attuale ma il più delle volte si verifica un'ostruzione da parte della banca data alla correzione di questi dati. Per ovviare a questo problema l'Autorità Garante della Privacy ha emanato una decisione del 31 luglio 2002 destinata alle centrali rischi e agli istituti finanziari che aderiscono al circuito, ai cui contenuti i soggetti interessati si sono dovuti attenere fin dal 15 dicembre 2002.

In sostanza la decisione del garante della Privacy - in base al principio di correttezza del trattamento (art. 9, comma 1, lett. a, l. 675/96) - dispone che l'informativa che la banca rende al cliente deve indicare con precisione gli estremi identificativi delle centrali dei rischi destinatarie dei dati raccolti anche al fine di agevolare l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 13 della legge sulla privacy e cioè la verifica della correttezza dei dati e la cancellazione di quelli non veritieri.
Inoltre il Garante, per ovviare ai problemi legati alle segnalazioni di scarsa entità destinate ad avere effetti ugualmente dannosi, ha previsto nel provvedimento che le segnalazioni di morosità alle centrali rischi devono essere effettuate solo in caso di mancato pagamento di somme consistenti, di più rate o di gravi ritardi. Le banche, in ogni caso, prima di effettuare la segnalazione devono dare un preavviso agli interessati affinché possano eventualmente intervenire.

Inoltre ha stabilito che è contrario al principio di proporzionalità e congruità (art. 9, comma 1 lett. d) legge 675/96) che le segnalazioni relative a pagamenti completamente sanati, rimangano registrati per cinque anni. Va quindi garantita un piena tutela al cd. diritto all'oblio degli interessati, uniformandosi alle determinazioni della Centrale Rischi della Banca d'Italia che attualmente conserva questi tipi di dati per non più di dodici mesi.